In Italia vi sono circa 1.200 fra Outlet, Gallerie e Centri Commerciali, all'interno dei quali operano oltre cinquantamila esercenti, con più di mezzo milione di lavoratori ( fonte www.cncc.it ).

I complessi immobiliari spesso appartengono a grandi Fondi d'Investimento Immobiliari internazionali ( es. Hammerson, Blackstone, Value Retail, etc. ), che - forti della propria posizione "dominante" - impongono ai propri affittuari contratti molto onerosi. 

Molto spesso, la forma contrattuale adottata è quella dell'affitto di "Rami d'azienda", che - anche in caso di sua simulazione - preclude agli affittuari le tutele a loro riservate dalla Legge sulla Locazione Commerciale 392/78 ( es. per quanto riguarda la durata del contratto, il riconoscimento delle migliorie apportate ai locali, il riconoscimento di una "indennità di avviamento" in caso di mancato rinnovo del contratto alla sua scadenza, la possibilità di recesso anticipato per gravi motivi garantito al solo affittuario, etc. ).  

La genesi di questo frequentissimo (e gravissimo) "abuso di diritto" è significativamente illustrata in un trattato della Università di Harvard sulla nascita del Fidenza Village Outlet, che afferma la volontà di "eludere le normative europee sulla locazione commerciale" ( sic ! ), con tanto di capitolo dedicato alle sgradite tutele garantite dalla Legge italiana agli affittuari.

Ebbene, come oggi confermato dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata proprio sull'impianto contrattuale dell'Outlet fidentino, in caso di simulazione al marchio esercente non viene affittato "un complesso di beni organizzati fra loro che possano permettere lo svolgimento dell'attività commerciale", ed il reale oggetto del contratto è il mero godimento dell'unità immobiliare; in altre parole non esiste alcun "ramo d'azienda", ed all'affittuario spettano tutte le tutele di Legge.   

Laddove invece sussistesse l'affitto di un "vero ramo d'azienda", ovvero fintanto che un Tribunale non riqualificasse il Nomen Iuris del rapporto contrattuale, alla sua scadenza ( od in caso di sua risoluzione anticipata )  il Centro Commerciale sarà obbligato Ope Legis a farsi carico dei dipendenti ( e di ogni onere maturato a favore di essi, quale per esempio il TFR, e degli oneri previdenziali non ancora pagati ).

Dal tipo di forma contrattuale impiegata dal centro commerciale, discendono cioè obblighi diversi e diversi profili di responsabilità giuslavoristica e fiscale.

Forte della propria esperienza ultraventennale nel settore, e dell'interlocuzione con le Istituzioni, ASSOUTLET si propone di fornire assistenza legale agli esercenti associati ed ai lavoratori impiegati in Outlet, Gallerie e Centri Commerciali per una giusta valorizzazione della loro attività.